Formazione lavoratori
La formazione dei Lavoratori sulla sicurezza e’ uno dei principali obblighi a carico del Datore di Lavoro, cosi’ come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, lAccordo Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza dei Lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza della azienda, e secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 .
Attrezzatura da lavoro
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinche’ i lavoratori incaricati dell’uso delleattrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilita’ particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone
Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche’ le modalita’ per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita’ della formazione.
Le attrezzature per le quali prevista una specifica abilitazione sono le seguenti:
La formazione dei lavoratori addetti alluso di queste attrezzature di lavoro, come previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche in campo.
I corsi di formazione per l’abilitazione degli operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori possono essere svolti anche direttamente in azienda se ci sono le condizioni tecnico operative.
Datore di lavoro RSPP
Corso di formazione per il Datore di Lavoro che intende assumere autonomamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la propria Azienda.
Corsi R.S.P.P./Datore di Lavoro in settori specifici
Con la nostra lunga esperienza nel settore Associazionistico/Sportivo, nonche’ la collaborazione con l’Associazione Alessandro Bini per la sicurezza nel settore sportivo, abbiamo ritenuto utile organizzare un corso specifico. Tale corso affronta tematiche specifiche, spesso di difficile gestione, che aiutano il DDL/RSPP a gestire gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro.
Dirigente per la sicurezza
La formazione aggiuntiva e specifica per il Dirigente per la sicurezza.
(art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 – punto 5 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)
Chi assume il ruolo di “Dirigente per la sicurezza” deve seguire uno specifico percorso formativo della durata di 16 ore, i cui contenuti sono espressamente individuati nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e spaziano dall’ambito giuridico e normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, alla modalità di gestione della sicurezza in azienda, sino ai modelli di organizzazione e gestione (D.Lgs. 231/01) conformi ai requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08.
Il Dirigente i i suoi obblighi in materia di Sicurezza e Salute
La definizione di Dirigente è indicata all’art. 2 comma 1 lett d) del D.Lgs. 81/08 dalla quale emerge che si tratta di colui che organizza e dirige le attività. Il dirigente è, negli ambienti di lavoro di cui è responsabile, l’alter ego del datore di lavoro, per le parti della gestione di propria competenza specifica, che rappresenta e con il quale collabora nell’attività organizzativa interna, attuando le sue direttive generali e dirigendo il lavoro degli altri dipendenti. La definizione è integrata da quella dei contratti collettivi a cui la giurisprudenza assegna un ruolo vincolante. Gli obblighi cui è chiamato ad adempiere il Dirigente, in base alla attribuzioni e competenze conferite, sono riportati in via generale all’art. 18 comma 1 D.Lgs. 81/08.
Preposto alla sicurezza
Corso di formazione per il Datore di Lavoro che intende assumere autonomamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la propria Azienda.
Corsi R.S.P.P./Datore di Lavoro in settori specifici
Con la nostra lunga esperienza nel settore Associazionistico/Sportivo, nonche’ la collaborazione con l’Associazione Alessandro Bini per la sicurezza nel settore sportivo, abbiamo ritenuto utile organizzare un corso specifico. Tale corso affronta tematiche specifiche, spesso di difficile gestione, che aiutano il DDL/RSPP a gestire gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro.
RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). (art 47 comma 2,?D.Lgs. 81/08).
In questo modo viene sancita l’importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08. Nello specifico un corso da 32 ore per la formazione dei nuovi RLS.
Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Addetti antincendio e gestione delle emergenze
A seguito della valutazione del rischio di incendio, eseguita secondo i criteri di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al D.M. 10.03.98 e relativi allegati, il Datore di Lavoro ed il Dirigente devono (art. 18 D.Lgs.81/08): designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
[…] adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 (informazione ai lavoratori) e 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti);
[…] Sempre sulla base della valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio d’incendio dell’intero luogo di lavoro o di parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato (alto).
Addetti al primo soccorso
L’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i.
Il personale individuato e formalmente designato ed incaricato, forma una squadra addetta alle emergenze di pronto soccorso.
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 388/03, le aziende vengono classificate in tre gruppi:
Gruppo A
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Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica,[…] centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie […], lavori in sotterraneo […], aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
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Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
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Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
In particolare
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gli addetti al primo soccorso di aziende appartenenti al gruppo A dovranno frequentare corsi di formazione di durata pari a 16 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale, della sola parte pratica (6 ore);
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gli addetti al primo soccorso di aziende appartenenti ai gruppi B e C dovranno frequentare corsi di formazione di durata pari a 12 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale, della sola parte pratica (4 ore).